Art. 17.
(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

      1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi

 

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dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

          a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

          b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

          c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.